T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 maggio 2010
Autore: La Redazione - Pubblicato il 21 giugno 2010
[A] La necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell’attività edificatoria non impedisce all’Amministrazione di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, la sussistenza di un idoneo titolo di godimento sull’immobile. [B] Sull’accertata mancata approvazione dell’assemblea condominiale all’effettuazione dei lavori sulle parti comuni e sui provvedimenti che deve assumere l’amministrazione anche dopo aver rilasciato il titolo edilizio
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